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Art. 3 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

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Art. 3 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

[6] 1 La Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali (di seguito CCEA) è l’organo consultivo del Dipartimento in materia di esperimenti sugli animali (art. 149 OPAn). [7]

2 Essa è composta da cinque a sette membri di cui un rappresentante degli ordini dei medici, dei farmacisti e dei veterinari del Cantone Ticino, da un rappresentante delle società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato e da un rappresentante dell’industria farmaceutica. [8]

3 La CCEA svolge i compiti stabiliti nel capitolo quarto del presente regolamento.

4 I membri della commissione sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento della loro attività ufficiale.

[6] Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441.

[7] Cpv. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.

[8] Cpv. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.

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