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Art. 20 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

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Art. 20 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

Il presente regolamento, ottenuta l’approvazione del Consiglio federale [25] , entra in vigore [26] con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Pubblicato nel BU 1987 , 259.

[25] Approvazione federale: 15 agosto 1987.

[26] Entrata in vigore: 25 settembre 1987 - BU 1987, 259.

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