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Art. 2 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

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Art. 2 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

1 L’Ufficio del veterinario cantonale è incaricato dell’esecuzione della legislazione federale e cantonale sulla protezione degli animali, fatta riserva di disposizioni contrarie in essa contenute. [5]

2 Nell’adempimento del suo mandato essa può fare ricorso ad esperti.

[5] Cpv. modificato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 99.

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