Legislator Giurisprudenza & Legislazione
482.110 CH-TI

Art. 19 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

Apri la fonte ufficiale Atto completo (17 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 19 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

1 Sono riconosciute le società per la protezione degli animali che adempiono ai seguenti requisiti

a) possiedono uno statuto adottato dall’assemblea e conforme alle disposizioni vigenti in materia di protezione degli animali;

b) hanno svolto la loro attività nel campo della protezione degli animali durante un periodo minimo di due anni;

c) operano tramite ispettori in possesso del certificato per guardiano di animali. In casi particolari, l’Ufficio del veterinario cantonale può concedere deroghe per un periodo limitato; [24]

d) hanno la propria sede nel Cantone.

2 Le richieste di riconoscimento vanno sottoposte per iscritto al Dipartimento accompagnate dai documenti comprovanti i requisiti secondo il capoverso precedente.

3 Sono parimenti riconosciute le federazioni per la protezione degli animali alle quali sono affiliate delle società già riconosciute.

[24] Lett. modificata dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.

← Art. 18 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Art. 20 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →