482.110
CH-TI
Art. 18 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali
Art. 18 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali
[23] L’Ufficio del veterinario cantonale può obbligare gli organizzatori di competizioni sportive ad eseguire controlli anti-doping sugli animali (art. 16 cpv. 3 OPAn).
[23] Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319; precedente modifica: BU 2000, 99.