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Art. 17 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

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Art. 17 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

[22] 1 Le persone in possesso di un’autorizzazione per la detenzione di animali selvatici, per il commercio e la pubblicità con animali, per le borse di settore e le esposizioni, per l’allevamento professionale di animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici oppure per l’esecuzione di esperimenti su animali, devono tenere un registro di controllo degli effettivi.

2 L’Ufficio del veterinario cantonale può richiedere la registrazione di ulteriori dati oltre ai dati richiesti dall’OPAn.

3 Il registro dei controlli deve essere conservato almeno tre anni dopo la morte o la cessione degli animali in esso registrati.

[22] Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.

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