482.110
CH-TI
Art. 17 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali
Art. 17 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali
[22] 1 Le persone in possesso di un’autorizzazione per la detenzione di animali selvatici, per il commercio e la pubblicità con animali, per le borse di settore e le esposizioni, per l’allevamento professionale di animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici oppure per l’esecuzione di esperimenti su animali, devono tenere un registro di controllo degli effettivi.
2 L’Ufficio del veterinario cantonale può richiedere la registrazione di ulteriori dati oltre ai dati richiesti dall’OPAn.
3 Il registro dei controlli deve essere conservato almeno tre anni dopo la morte o la cessione degli animali in esso registrati.
[22] Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.