482.110
CH-TI
Art. 16 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali
Art. 16 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali
[19] 1 La CCEA svolge le mansioni previste dall’art. 34 cpv. 2 della LPAn. In particolare esamina le domande e formula una proposta scritta al Dipartimento.
2 … [20]
[19] Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441.
[20] Cpv. abrogato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.