482.110
CH-TI
Art. 14 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali
Art. 14 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali
[17] 1 Chiunque intende eseguire degli esperimenti su animali deve trasmettere la documentazione all’Ufficio del veterinario cantonale secondo le modalità stabilite dall’art. 139 OPAn.
2 L’Ufficio del veterinario cantonale sottopone le richieste alla CCEA nei casi previsti dall’art. 139 cpv. 4 OPAn.
[17] Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441.