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Art. 14 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

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Art. 14 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

[17] 1 Chiunque intende eseguire degli esperimenti su animali deve trasmettere la documentazione all’Ufficio del veterinario cantonale secondo le modalità stabilite dall’art. 139 OPAn.

2 L’Ufficio del veterinario cantonale sottopone le richieste alla CCEA nei casi previsti dall’art. 139 cpv. 4 OPAn.

[17] Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441.

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