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Art. 13 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

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Art. 13 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

[15] 1 Le domande concernenti l’autorizzazione per il commercio e la pubblicità con animali vanno indirizzate, tramite formulario ufficiale, all’Ufficio del veterinario cantonale (art. 104 OPAn).

2 L’Ufficio del veterinario cantonale controlla almeno ogni due anni la tenuta degli animali (art. 214 OPAn).

[15] Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319; precedente modifica: BU 2000, 99.

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