482.110
CH-TI
Art. 13 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali
Art. 13 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali
[15] 1 Le domande concernenti l’autorizzazione per il commercio e la pubblicità con animali vanno indirizzate, tramite formulario ufficiale, all’Ufficio del veterinario cantonale (art. 104 OPAn).
2 L’Ufficio del veterinario cantonale controlla almeno ogni due anni la tenuta degli animali (art. 214 OPAn).
[15] Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319; precedente modifica: BU 2000, 99.