Art. 12 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali
Art. 12 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali
[14] 1 La detenzione di animali selvatici a titolo professionale come pure la tenuta non professionale di animali selvatici soggiacciono all’autorizzazione dell’Ufficio del veterinario cantonale. Sono riservate le norme federali e cantonali sulla protezione della natura e della specie.
2 Le domande concernenti l’autorizzazione per la detenzione di animali selvatici vanno indirizzate, tramite formulario ufficiale, all’Ufficio del veterinario cantonale, che rilascia l’autorizzazione conformemente agli articoli 94-96 OPAn.
3 I mutamenti importanti del luogo, del numero, delle specie e delle condizioni di detenzione vanno segnalate all’Ufficio del veterinario cantonale. Se necessario quest’ultimo rilascia le relative autorizzazioni (art. 107 OPAn).
4 L’Ufficio del veterinario cantonale controlla almeno ogni due anni la tenuta di animali selvatici (art. 214 OPAn).
[14] Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.