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Art. 12 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

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Art. 12 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

[14] 1 La detenzione di animali selvatici a titolo professionale come pure la tenuta non professionale di animali selvatici soggiacciono all’autorizzazione dell’Ufficio del veterinario cantonale. Sono riservate le norme federali e cantonali sulla protezione della natura e della specie.

2 Le domande concernenti l’autorizzazione per la detenzione di animali selvatici vanno indirizzate, tramite formulario ufficiale, all’Ufficio del veterinario cantonale, che rilascia l’autorizzazione conformemente agli articoli 94-96 OPAn.

3 I mutamenti importanti del luogo, del numero, delle specie e delle condizioni di detenzione vanno segnalate all’Ufficio del veterinario cantonale. Se necessario quest’ultimo rilascia le relative autorizzazioni (art. 107 OPAn).

4 L’Ufficio del veterinario cantonale controlla almeno ogni due anni la tenuta di animali selvatici (art. 214 OPAn).

[14] Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.

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