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Art. 11 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

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Art. 11 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

La custodia degli animali domestici e selvatici deve essere conforme alla legislazione federale in materia. Gli organi incaricati dell’applicazione possono eseguire controlli sulle condizioni di detenzione degli animali in conformità dell’art. 7 della legge.

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