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Art. 1 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

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Art. 1 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

1 Il Dipartimento della sanità e della socialità è l’autorità di vigilanza sull’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali. [2]

2 … [3]

b) Ufficio del veterinario cantonale [4]

[2] Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76; precedente modifica: BU 2000, 99.

[3] Cpv. abrogato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.

[4] Nota marginale modificata dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 99.

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