482.100
CH-TI
Art. 8 Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali
Art. 8 Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali
[4] 1 Contro le decisioni dei Municipi, dell’Ufficio del veterinario cantonale e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Le decisioni del Consiglio di Stato possono essere impugnate con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [5]
[4] Art. modificato dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119; precedent e modifica: BU 1997, 216 e 287.
[5] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.