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Art. 8 Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali

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Art. 8 Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali

[4] 1 Contro le decisioni dei Municipi, dell’Ufficio del veterinario cantonale e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2 Le decisioni del Consiglio di Stato possono essere impugnate con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [5]

[4] Art. modificato dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119; precedent e modifica: BU 1997, 216 e 287.

[5] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.

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