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Art. 7 Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali

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Art. 7 Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali

1 Gli organi incaricati dell’applicazione delle norme sulla protezione degli animali, hanno diritto all’ispezione di locali, impianti, veicoli, oggetti e animali; in tale funzione hanno qualità di agenti della polizia giudiziaria. Sono applicabili gli art. 34 della Legge federale sulla protezione degli animali (LPDA) e 114 segg. del Codice di procedura penale.

2 Essi intervengono se è accertato che animali siano trascurati in modo grave, denutriti, maltrattati o sottoposti a interventi illeciti. Se necessario possono sequestrarli cautelativamente, ricoverarli in luogo idoneo e, sentito il detentore, venderli, farli macellare o uccidere. Dedotte le spese e l’importo della pena pecuniaria, l’eventuale ricavo sarà consegnato al proprietario.

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