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Art. 6 Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali

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Art. 6 Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali

Nell’esercizio delle competenze loro attribuite, gli organi chiamati ad applicare la legislazione in materia possono avvalersi segnatamente della collaborazione

a. delle associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Dipartimento alle condizioni stabilite dal regolamento;

b. degli agenti della polizia comunale o cantonale;

c. dei veterinari e degli ispettori delle carni;

d. degli ispettori del bestiame;

e. dei funzionari dell’Ufficio caccia e pesca.

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