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Art. 5 Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali

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Art. 5 Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali

1 Nelle rispettive giurisdizioni comunali, i Municipi applicano le misure di polizia locale (ai sensi della Legge organica comunale e della Legge sanitaria), vigilano sull’osservanza della legislazione in materia di protezione degli animali ed eseguono i provvedimenti ordinati dalle competenti autorità cantonali.

2 I Municipi provvedono alla cattura dei can i, gatti e di altri animali randagi o vaganti senza padrone. [3]

3 Preavvisano le domande d’autorizzazione presentate da chi desidera tenere animali feroci, velenosi o comunque pericolosi.

4 I Municipi operano direttamente oppure tramite la polizia comunale.

[3] Cpv. modificato dalla L 19.2.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 125.

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