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Art. 3 Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali

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Art. 3 Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali

[2] L’Ufficio del veterinario cantonale esercita le competenze che la legislazione federale sulla protezione degli animali attribuisce all’autorità cantonale, a meno che la presente legge o i relativi regolamenti di applicazione dispongano diversamente.

[2] Art. modificato dalla L 26.3.2001; in vigor e dal 25.5.2001 - BU 2001, 119.

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