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Art. 2 Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali

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Art. 2 Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali

1 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per la vigilanza sull’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali.

2 Sentito il preavviso della Commissione di sorveglianza, il Dipartimento decide sulle domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali.

b) Ufficio del veterinario cantonale [1]

[1] Nota marginale modificata dalla L 26.3.2001; in vigor e dal 25.5.2001 - BU 2001, 119.

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