482.100
CH-TI
Art. 2 Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali
Art. 2 Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali
1 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per la vigilanza sull’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali.
2 Sentito il preavviso della Commissione di sorveglianza, il Dipartimento decide sulle domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali.
b) Ufficio del veterinario cantonale [1]
[1] Nota marginale modificata dalla L 26.3.2001; in vigor e dal 25.5.2001 - BU 2001, 119.