Art. 7 RLCN Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura (RLCN)
Art. 7 RLCN
1. Costituiscono comparti naturali le porzioni di territorio, in cui la natura è predominante per la ricchezza di ambienti e popolazioni animali, vegetali o fungine, oppure quale test imonianza di processi naturali.
2. S ingoli elementi naturali del paesaggio (elementi emergenti) sono componenti isolate che si distinguono per il loro grado di naturalità (sorgenti e cascate, massi erratici, singoli alberi, ecc.).
3. Sono biotopi gli spazi vitali di popolazioni indigene di vegetali, funghi o animali (torbiere, prati magri, boschi golenali, siepi e cespuglieti, ecc.).
4. Sono geotopi le porzioni limitate di territorio di particolare significato morfologico (es. fenomeni carsici come grotte e doline, fenomeni di erosione fluviale o glaciale come le gole o le rocce montonate), geologico (es. giacimenti di minerali, manifestazioni del corrugamento alpino) o paleontologico (es. affioramenti fossiliferi).
5. La flora è l’insieme delle specie vegetali che crescono allo stato selvatico sul territo rio cantonale.
6. Sono funghi l’insieme delle specie fungine che crescono allo stato selvatico sul territo rio cantonale.
7. La fauna è l’insieme delle popolazioni animali che vivono allo stato selvatico sul terri torio cantonale.
8. Per rocce s’intendono gli aggregati di minerali nelle loro manifestazioni più diverse: magmatiche, metamorfiche o sedimentarie (es. granito, gneiss, arenaria).
9. Per minerali s’intendono le strutture cristalline, singole e omogenee (es. i cristalli di quarzo, i granati, le rose di ferro, ecc.), come pure i composti minerari dei filoni metalliferi (es. minerali di piombo, oro e argento).
10. I fossili sono resti di organismi (oppure loro tracce) appartenuti a epoche remote, conservati nella crosta terrestre grazie a processi di mineralizzazione.