480.110
RLCN
CH-TI
Art. 4 RLCN Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura (RLCN)
RLCN
Art. 4 RLCN
Il Museo di storia naturale (in seguito MCSN)
a) svolge indagini scientifiche sulle componenti naturali (art. 4 legge);
b) cura la divulgazione scientifica e didattica relativa al patrimonio naturalistico del Cantone Ticino (art. 4 legge);
c) vigila sull’osservanza dei disposti in materia di protezione di rocce, minerali e fossili (art. 22 e segg. legge);
d) stabilisce l’ammontare delle indennità ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 della legge;
e) svolge gli altri compiti dettagliati dal regolamento.