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480.110 RLCN CH-TI

Art. 4 RLCN Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura (RLCN)

RLCN
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Art. 4 RLCN

Il Museo di storia naturale (in seguito MCSN)

a) svolge indagini scientifiche sulle componenti naturali (art. 4 legge);

b) cura la divulgazione scientifica e didattica relativa al patrimonio naturalistico del Cantone Ticino (art. 4 legge);

c) vigila sull’osservanza dei disposti in materia di protezione di rocce, minerali e fossili (art. 22 e segg. legge);

d) stabilisce l’ammontare delle indennità ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 della legge;

e) svolge gli altri compiti dettagliati dal regolamento.

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