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Art. 39 RLCN Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura (RLCN)

RLCN
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Art. 39 RLCN

1 L’UNP

a) organizza l’attività delle guardie in funzione delle mansioni loro assegnate;

b) provvede all’istruzione delle guardie, in particolare con giornate di formazione e di aggiornamento;

c) organizza almeno una giornata d’incontro l’anno tra tutte le guardie.

2 Esso provvede affinché le guardie ricevano

a) la tessera di legittimazione;

b) buste affrancate per la corrispondenza;

c) le leggi e i regolamenti necessari;

d) materiale divulgativo su temi di tutela della natura e del paesaggio;

e) le informazioni riguardanti le aree protette e i biotopi sorvegliati.

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