480.110
RLCN
CH-TI
Art. 39 RLCN Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura (RLCN)
RLCN
Art. 39 RLCN
1 L’UNP
a) organizza l’attività delle guardie in funzione delle mansioni loro assegnate;
b) provvede all’istruzione delle guardie, in particolare con giornate di formazione e di aggiornamento;
c) organizza almeno una giornata d’incontro l’anno tra tutte le guardie.
2 Esso provvede affinché le guardie ricevano
a) la tessera di legittimazione;
b) buste affrancate per la corrispondenza;
c) le leggi e i regolamenti necessari;
d) materiale divulgativo su temi di tutela della natura e del paesaggio;
e) le informazioni riguardanti le aree protette e i biotopi sorvegliati.