Art. 32 RLCN Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura (RLCN)
Art. 32 RLCN
1 Il MCSN può concedere deroghe per l’uso di esplosivi, macchine perforanti o altri mezzi suscettibili di arrecare danno alla natura e al paesaggio (come sostanze chimiche, leve idrauliche o altro), esclusivamente a detentori della patente, quando si tratti di singoli giacimenti il cui sfruttamento richieda necessariamente l’uso di questi mezzi e sia dimostrato un interesse pubblico particolare; possono essere sentiti altri servizi cantonali che opera no sul territorio.
2 È esclusa la concessione di deroghe la domenica e gli altri giorni festivi riconosciuti, come pure durante il pe riodo di caccia alta.
3 La rich iesta di deroga deve contenere
a) l’ubicazione precisa (coordinate topografiche ed estratto della carta nazionale 1:25’000) e la descrizione del giacimento;
b) le modalità di estrazione;
c) l’indicazione del periodo nel quale si intende svolgere l’attività;
d) l’autorizzazione scritta del proprietario del fondo interessato dalla ricerca;
e) per l’uso di esplosivi, il permesso d’uso di esplosivi e il tipo di esplosivo previsto;
f) per l’uso di esplosivi, la prova della stipulazione di un’assicurazione sulla responsabilità civile da parte del titolare del permesso, che preveda la copertura per almeno fr. 1’000'000.– per sinistro e per l’insieme dei danni provocati da morte, lesioni corporali e danni materiali.
4 La concessione della deroga è soggetta alle seguenti tasse
a) per l’uso di macchinari e mezzi non manuali o suscettibili di arrecare danno alla natura e al paesaggio (ad esclusione degli esplosivi), fr. 250.–;
b) per l’uso di esplosivi, fr. 500.–.