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Art. 3 RLCN Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura (RLCN)

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Art. 3 RLCN

1 L’Ufficio della natura e del paesaggio (in seguito UNP) è il servizio ufficiale incaricato della protezione della natura ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 OPN.

2 In particolare, esso

a) vigila sull’osservanza dei disposti in materia di protezione delle componenti naturali, ad eccezione di quelli relativi a rocce, minerali e fossili;

b) cura l’informazione relativa all’applicazione della legge cantonale sulla protezione della natura e del regolamento (art. 4 legge);

c) provvede alla consulenza tecnica di Comuni, Patriziati e altri enti (art. 5 legge);

d) esige la prestazione di garanzie (segnatamente fideiussioni bancarie o altre garanzie adeguate) per i provvedimenti di cui all’art. 9 della legge;

e) elabora i decreti di protezione (art. 13 cpv. 2 legge);

f) attua i provvedimenti di protezione stabiliti dai decreti di protezione nonché gli interventi di valorizzazione dei biotopi e dei geotopi d’importanza nazionale e cantonale;

g) verifica l’esito dell’attuazione dei provvedimenti di protezione;

h) stipula gli accordi di gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale (art. 17 legge).

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