Art. 2 RLCN Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura (RLCN)
Art. 2 RLCN
1 La Sezione dello sviluppo territoriale (in seguito SST) prende le decisioni non attribuite per competenza ad altre autorità.
2 In particolare, la SST
a) gestisce la procedura relativa ai decreti di protezione (art. 13 cpv. 2 legge);
b) raccoglie i preavvisi interni, per i quali può imporre termini e scadenze;
c) ha la facoltà, nel caso vi fossero preavvisi discordanti sui decreti di protezione, di ponderare gli interessi e di formulare la proposta conclusiva all’attenzione del DT o del Consiglio di Stato, tenendo segnatamente conto dei principi materiali della legislazione;
d) elabora linee guida sui temi disciplinati dalla legislazione in materia di protezione della natura (art. 5 legge);
e) decide il finanziamento di misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura, di lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e informazione (art. 33 cpv. 1 legge) sino a fr. 100’000.–, come pure la relativa partecipazione dei Patriziati (art. 33 cpv. 3 legge);
f) decide il finanziamento della protezione e della gestione degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale (art. 34 cpv. 1 legge) sino a fr. 100’000.–, come pure il relativo contributo dei Comuni per gli oggetti d’importanza cantonale (art. 34 cpv. 2 legge);
g) decide il sussidio cantonale per la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale (art. 35 cpv. 2 e 36 legge) sino a fr. 100’000.–.