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Art. 39 Legge cantonale sulla protezione della natura Legge cantonale sulla protezione della natura

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Art. 39 Legge cantonale sulla protezione della natura

II Cantone e i comuni possono procedere in via espropriativa qualora lo scopo della protezione non possa altrimenti essere conseguito. E’ applicabile la Legge cantonale di espropriazione dell’8 marzo 1971.

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