480.100
CH-TI
Art. 2 Legge cantonale sulla protezione della natura Legge cantonale sulla protezione della natura
Art. 2 Legge cantonale sulla protezione della natura
1 Le disposizioni di questa legge si applicano alle componenti naturali su tutto il territorio cantonale.
2 Sono componenti naturali
a) i comparti naturali e singoli elementi del paesaggio;
b) i biotopi e i geotopi;
c) la flora, i funghi e la fauna;
d) le rocce, i minerali e i fossili.