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Art. 2 Legge cantonale sulla protezione della natura Legge cantonale sulla protezione della natura

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Art. 2 Legge cantonale sulla protezione della natura

1 Le disposizioni di questa legge si applicano alle componenti naturali su tutto il territorio cantonale.

2 Sono componenti naturali

a) i comparti naturali e singoli elementi del paesaggio;

b) i biotopi e i geotopi;

c) la flora, i funghi e la fauna;

d) le rocce, i minerali e i fossili.

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