Legge cantonale sulla protezione della natura
Indice delle disposizioni (49)
Testo normativo (49 Articoli)
Questa legge promuove la conoscenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione delle componenti naturali del paesaggio.
1 Le disposizioni di questa legge si applicano alle componenti naturali su tutto il territorio cantonale.
2 Sono componenti naturali
a) i comparti naturali e singoli elementi del paesaggio;
b) i biotopi e i geotopi;
c) la flora, i funghi e la fauna;
d) le rocce, i minerali e i fossili.
1 Le componenti naturali del paesaggio vanno rispettate.
2 Le attività di incidenza territoriale vanno armonizzate con le finalità di questa legge.
II Consiglio di Stato promuove l’informazione sulle componenti naturali e la ricerca in particolare tramite il Museo di storia naturale.
II Consiglio di Stato provvede affinché i comuni, i patriziati e altri enti pubblici possano fruire di un’adeguata consulenza tecnica, in particolare attraverso l’elaborazione di supporti operativi.
1 II Cantone promuove un’utilizzazione del suolo e delle acque rispettosa della natura.
2 Nei comprensori intensivamente sfruttati esso provvede alla compensazione ecologica e veglia in particolare al mantenimento delle connessioni tra i biotopi.
1 ll Consiglio di Stato allestisce periodicamente un rapporto sulla protezione delle componenti naturali.
2 ll rapporto, che è pubblico, riferisce sulla situazione esistente, stabilisce le misure necessarie all’attuazione di questa legge e verifica l’esito dei provvedimenti già adottati.
3 Il rapporto tiene conto delle indicazioni che i comuni trasmettono al Consiglio di Stato.
Sono considerati particolarmente degni di protezione
a) i comparti naturali del paesaggio esemplari o caratteristici, nonché singoli elementi naturali emergenti;
b) i biotopi che contribuiscono in modo rilevante alla conservazione della diversità biologica;
c) i geotopi di particolare interesse morfologico, geologico o paleontologico;
d) le specie indigene vegetali, fungine e animali rare, minacciate o d’interesse scientifico;
e) le rocce e i minerali rari o d’interesse scientifico;
f) i fossili.
1 Nel caso di interventi che pregiudichino oggetti particolarmente degni di protezione, chi opera l’intervento è tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile.
2 Qualora ciò non fosse possibile, per i biotopi particolarmente degni di protezione devono essere garantite la ricostituzione o almeno la sostituzione confacente, fatta salva una ragionevole ponderazione dei costi e degli interessi in gioco.
3 Il Consiglio di Stato e i comuni possono esigere anche preventivamente la prestazione di adeguate garanzie.
I comparti naturali, gli elementi naturali emergenti, i biotopi e i geotopi sono classificati in oggetti d’importanza nazionale, cantonale o locale.
1 Gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale sono elaborati dalla Confederazione.
2 Il Consiglio di Stato elabora gli inventari cantonali degli oggetti particolarmente degni di protezione.
3 Esso determina gli oggetti di importanza cantonale.
4 Il comune, con l’approvazione del Consiglio di Stato, determina quelli di importanza comunale.
1 Sono stabilite le seguenti categorie di protezione
a) riserva naturale;
b) zona di protezione della natura;
c) zona di protezione del paesaggio;
d) parco naturale;
e) monumento naturale.
2 Il Regolamento d’applicazione specifica i contenuti e gli effetti delle categorie di protezione.
1 Gli strumenti della pianificazione territoriale definiscono le modalità della protezione dei comparti naturali d’importanza nazionale e cantonale.
2 Il decreto di protezione stabilisce la protezione degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d’importanza nazionale e cantonale.
1 ll Consiglio di Stato, sentiti i comuni, i proprietari e i gestori interessati, adotta decreti di protezione per elementi emergenti, biotopi e geotopi d’importanza nazionale e cantonale.
2 ll decreto di protezione contiene
a) la descrizione degli oggetti e la loro delimitazione cartografica;
b) i motivi della protezione;
c) le categorie di protezione e i relativi provvedimenti di protezione e di gestione.
1 Il decreto di protezione è pubblicato sul Foglio ufficiale e presso le cancellerie dei comuni interessati per un periodo di 30 giorni.
2 Della pubblicazione è dato avviso a ogni proprietario interessato.
3 Il termine di ricorso decorre dalla data della pubblicazione.
1 ll Piano regolatore comunale stabilisce le misure di protezione dei comparti naturali, degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d’importanza locale.
2 Il Piano regolatore deve inoltre segnalare gli oggetti protetti mediante decreto di protezione.
1 Il Consiglio di Stato provvede alla gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale, il comune a quella dei biotopi d’importanza locale.
2 La gestione può essere assicurata in base ad accordi con i proprietari e con i gestori.
3 Tali accordi stabiliscono almeno la durata e le modalità della gestione, nonché i compensi finanziari.
1 L’estinzione di specie vegetali, fungine e animali indigene va prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti e altri provvedimenti adeguati.
2 La raccolta di piante e di funghi che crescono allo stato selvatico e di loro parti o prodotti è consentita nei limiti fissati dal Regolamento sulla protezione della flora, dei funghi e della fauna.
3 La raccolta a scopo di lucro di piante selvatiche e funghi, nonché la cattura di animali viventi in libertà sono soggette ad autorizzazione da parte del Consiglio di Stato.
4 Resta riservata la legislazione cantonale sulla caccia e sulla pesca.
1 Il Regolamento sulla protezione della flora, dei funghi e della fauna definisce le specie protette.
2 Sono vietati la raccolta, il danneggiamento, la cattura, il trasporto, il possesso e il commercio delle specie protette. È altresì vietato compromettere l’habitat di specie protette o arrecare loro pregiudizio.
3 Il Consiglio di Stato può concedere deroghe per scopi scientifici, didattici o terapeutici.
1 La vegetazione delle rive è protetta.
2 Nella misura consentita dalle circostanze, chi interviene sulle rive dei laghi e dei corsi d’acqua deve adottare provvedimenti per favorire la crescita della vegetazione propria di questi ambienti.
3 Deroghe alla protezione sono soggette ad autorizzazione da parte del Consiglio di Stato.
Sentito il parere dei comuni, di altri enti pubblici e delle associazioni, il Consiglio di Stato può istituire bandite di raccolta per un periodo definito.
1 Il depauperamento delle componenti petrografiche, mineralogiche e paleontologiche va prevenuto mediante la conservazione di affioramenti o giacimenti di particolare interesse, nonché con la regolamentazione della ricerca e della raccolta.
2 Sono vietate la ricerca e la raccolta di fossili su tutto il territorio cantonale. II Consiglio di Stato può concedere deroghe per scopi scientifici.
La ricerca e la raccolta di rocce di particolare interesse scientifico e di minerali sono soggette ad autorizzazione da parte dei Consiglio di Stato; quest’ultima si distingue in scientifica, dilettantistica e commerciale.
1 La ricerca e la raccolta per comprovati motivi scientifici senza scopo di lucro sono esenti da tassa.
2 L’autorizzazione dilettantistica è soggetta a una tassa variabile da un minimo di fr. 50.-- a un massimo di fr. 500.--.
3 L’autorizzazione commerciale è soggetta a una tassa variabile da un minimo di fr. 2000.-- a un massimo di fr. 20’000.--.
1 La ricerca e la raccolta devono avvenire nel rispetto della natura e del paesaggio e senza creare pericolo.
2 Sono vietate la ricerca e la raccolta mediante l’uso di esplosivi e macchine perforanti.
3 Il Consiglio di Stato può concedere deroghe e porre condizioni.
1 Per la ricerca e la raccolta su fondo altrui occorre il consenso del proprietario.
2 II proprietario può subordinare il consenso a determinate condizioni, compreso il pagamento di un compenso.
3 Il cercatore deve risarcire eventuali danni da lui provocati.
I cercatori comunicano al Consiglio di Stato i ritrovamenti effettuati.
1 Le rocce e i minerali di eccezionale valore scientifico, così come tutti i fossili, sono di proprietà del Cantone.
2 Sono pure di proprietà del Cantone tutti i ritrovamenti effettuati nell’esecuzione di opere pubbliche.
3 Le indennità che possono spettare al proprietario del fondo o allo scopritore sono regolate dall’articolo 724 cpv. 3 CCS.
Sentito il parere degli enti pubblici e delle associazioni, il Consiglio di Stato può istituire bandite di ricerca e di raccolta per un periodo definito.
1 ll Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione delle componenti naturali.
2 Esso stabilisce in particolare le modalità dell’attività di sorveglianza e controllo da parte dei servizi cantonali che operano sul territorio. Tale attività può essere delegata a terzi.
3 Esso organizza un corpo di guardie della natura a carattere volontario incaricate di collaborare nella sensibilizzazione di terzi in ambito delle componenti naturali. II relativo Regolamento stabilisce i dettagli.
1 I comuni e i patriziati cooperano alla protezione delle componenti naturali, in particolare segnalando al Consiglio di Stato le situazioni suscettibili di comprometterle.
2 I comuni collaborano all’allestimento del rapporto periodico sulla natura.
3 Le regioni tengono conto delle esigenze della protezione della natura nell’allestimento dei loro programmi di sviluppo.
Le associazioni di protezione della natura e del paesaggio, così come altre associazioni che operano nel campo delle componenti naturali, collaborano con il Cantone e i comuni alla realizzazione degli obiettivi di questa legge.
1 ll Cantone e i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, finanziano misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura, lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e di informazione.
2 Essi beneficiano dei sussidi federali a norma della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.
3 I patriziati sono consultati e possono essere tenuti a contribuire in proporzione al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.
1 Il Cantone finanzia la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale.
2 Per gli oggetti d’importanza cantonale, i comuni sono consultati e possono essere tenuti a contribuire in proporzione alla loro capacità finanziaria, fino a un massimo del 25% della spesa globale.
1 I comuni finanziano la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale.
2 Il Cantone vi partecipa con sussidi fino al 50%; eccezionalmente, nel caso di comuni a debole capacità finanziaria, esso può assegnare sussidi fino all’80%.
1 Il sussidio è fissato dal Consiglio di Stato, il quale può porre condizioni destinate a garantire la protezione o la gestione dell’oggetto.
2 Per il calcolo del sussidio, effettuato in base alla Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 sono computate tutte le spese effettive e indispensabili a un’esecuzione razionale.
3 Gli stessi principi sono applicabili per analogia alla partecipazione finanziaria dei comuni alla protezione di oggetti di importanza cantonale, di cui all’art. 34 cpv. 2.
1 Se un oggetto protetto o particolarmente degno di protezione è esposto a minaccia, il Consiglio di Stato o il Municipio ordinano le necessarie misure provvisionali.
2 Possono essere ordinati in particolare
a) il divieto di modificare o distruggere l’oggetto;
b) l’immediata sospensione di qualsiasi intervento in atto;
c) l’adozione immediata di misure idonee a contenere il danno.
3 La decisione è comunicata all’autore della minaccia o del danno, ai proprietari e ai comuni interessati.
1 Per gli oggetti particolarmente degni di protezione la misura provvisionale esplica i suoi effetti per la durata di 6 mesi.
2 Se entro questo termine l’autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la misura resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in giudicato.
II Cantone e i comuni possono procedere in via espropriativa qualora lo scopo della protezione non possa altrimenti essere conseguito. E’ applicabile la Legge cantonale di espropriazione dell’8 marzo 1971.
1 Chiunque intenzionalmente contravviene a questa legge o ai suoi regolamenti o a decisioni fondate su tali norme è punibile con la multa fino a fr. 20’000.--.
2 Se l’autore ha agito per negligenza l’importo della multa può raggiungere al massimo
fr. 10’000.--.
1 I delitti puniti a norma dell’articolo 24 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio sono perseguiti dall’autorità giudiziaria.
2 Le contravvenzioni punite a norma dell’articolo 24a della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e le contravvenzioni al diritto cantonale sono perseguite dal Dipartimento competente secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. [1]
[1] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
[2] Oggetti costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile a norma degli articoli 24 e 24a della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e 40 di questa legge sono soggetti a confisca, in analogia all’articolo 69 del Codice penale svizzero.
[2] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.
1 Chiunque danneggia oggetti protetti ai sensi di questa legge è tenuto a ripristinare la situazione anteriore. In casi eccezionali, ove ciò non sia possibile, deve versare un risarcimento a favore di misure di valorizzazione ecologica.
2 Il Consiglio di Stato ordina il ripristino degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale. I comuni, sentiti i servizi cantonali competenti, ordinano il ripristino di quelli di importanza locale.
1 L’autorità competente può imporre coattivamente l’esecuzione, entro un congruo termine, di un provvedimento ordinato ai sensi di questa legge.
2 L’ordine è impartito con la comminatoria delle sanzioni penali dell’art. 292 del Codice penale svizzero e dell’adempimento sostitutivo a spese dell’obbligato. A garanzia del recupero delle spese anticipate è istituita, a carico del fondo sul quale l’esecuzione sostitutiva è stata ordinata, un’ipoteca legale che richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario. [3]
3 Qualora un comune si riveli gravemente inadempiente nei compiti che questa legge gli attribuisce, il Consiglio di Stato può sostituirsi a esso accollandogli le relative spese.
[3] Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.
1 Contro le decisioni dei Municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. [4]
3 Ove la decisione non venga pubblicata, il termine di ricorso di 30 giorni decorre dalla notifica. II ricorso non ha effetto sospensivo.
[4] Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 40; precedente modifica: BU 2006, 234.
1 Hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata.
2 ll diritto di ricorso giusta gli articoli 12 e 12b cpv. 1 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio compete ai Municipi e al Consiglio di Stato.
3 Le associazioni aventi un’importanza nazionale, legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 12 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, hanno facoltà di valersi dei mezzi di diritto cantonali contro decisioni prese in sede di pianificazione dell’utilizzazione.
4 Sono altresì legittimate a ricorrere le associazioni d’importanza cantonale che esistono da più di dieci anni e che si occupano per statuto della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali. [5]
[5] Errata corrige: articolo 46 cpv. 4 - BU 2007, 683.
1 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli di questa legge mediante regolamento.
2 Per quanto non stabilito da questa legge, esso emana direttamente le necessarie disposizioni in applicazione della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.
1 Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore.
2 Gli strumenti di protezione istituiti in base al Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 valgono quali decreti di protezione ai sensi dell’articolo 14 di questa legge.
3 Entro 5 anni dall’entrata in vigore di questa legge, i comuni sono tenuti a riprendere nei loro Piani regolatori i decreti di protezione, di cui al cpv. 2.
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge e il suo allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 ll Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. [6]
Pubblicato nel BU 2002 , 61.
[6] Entrata in vigore: 1° marzo 2002 - BU 2002, 68.