Cantone Ticino 462.110
Indice delle disposizioni (21)
Testo normativo (21 Articoli)
[3] Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è incaricato dell’applicazione della legge cantonale e dei relativi decreti e regolamento; esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (di seguito Divisione) e dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (di seguito Ufficio).
A. Sussidi per la costruzione, la ricostruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento [4]
[3] Art. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243; precedente modifica: BU 2002, 424.
[4] Nota marginale modificata dal R 16.6.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 193.
1 I sussidi per la costruzione, la ricostruzione, l’ampliamento l’ammodernamento di colonie di vacanza (qui denominate colonie), l’acquisto di terreni idonei, di attrezzature ed arredamento, sono concessi solo se le attività cui sono riferite rientrano nel quadro della pianificazione cantonale e le opere proposte soddisfano le direttive tecniche emanate.
2 In particolare per l’acquisto di terreni e per la costruzione di nuove colonie devono essere osservate le norme seguenti
a) l’ubicazione deve essere di regola discosta dai centri abitati e tenere conto delle condizioni climatiche;
b) il terreno deve possibilmente avere una superficie di mq 35 per posto letto, una buona insolazione estiva e invernale, ed essere di facile accessibilità veicolare e pedonale. Possono essere concesse deroghe, purché la superficie delle aree libere circostanti e del terreno acquistato equivalga a quella del terreno indicata in 35 mq per posto letto;
c) la costruzione deve essere architettonicamente sobria, aderente al contesto ambientale e ai criteri di economicità e razionalità;
d) la capienza delle colonie non deve superare di regola i 200 posti letto.
3 Il sussidio è limitato alle opere votate dal Gran Consiglio o dal Consiglio di Stato e non può estendersi ad opere aggiuntive realizzate nel corso della costruzione, ricostruzione, ampliamento e ammodernamento di colonie.
Può essere fatta eccezione per lavori suppletori di provata utilità riservato il consenso preliminare del Consiglio di Stato.
c [12] Nel caso in cui si verifichino eventi eccezionali e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.), il calcolo del contributo fisso può essere stabilito in modo differente rispetto a quanto previsto dagli articoli 3-3b (regime ordinario), in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni dipartimentali in vigore, allo scopo di garantire un finanziamento maggiore.
C. Sussidi per soggiorni di vacanza [13]
[12] Art. introdotto dal R 16.6.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 193.
[13] Nota marginale modificata dal R 16.6.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 193.
[14] 1 L’Ufficio riconosce, quale canone locatizio massimo, i costi del capitale investito dedotti i sussidi ed altre spese pertinenti dell’edificio messo a disposizione, calcolati in rapporto al periodo di occupazione.
2 Contro la decisione dell’Ufficio può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928 e del relativo regolamento.
Formazione e perfezionamento del personale [15]
[14] Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994, 459; BU 1995, 114.
[15] Nota marginale modificata dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
[16] 1 L’ente da cui dipende una colonia riconosciuta deve provvedere alla formazione del personale dirigente e dei monitori in collaborazione con l’Ufficio o con associazioni da essa riconosciute.
2 Il sussidio è deciso dall’Ufficio.
3 Contro la decisione dell’Ufficio può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928 e del relativo regolamento.
[16] Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994, 459; BU 1995, 114.
a [19] 1 Ai fini del sussidiamento possono essere riconosciute le colonie di vacanza che, oltre a quelli posti dalla legge cantonale, adempiono i seguenti requisiti
a) una durata residenziale di almeno 14 giorni e un numero di partecipanti per turno di almeno 20 unità;
b) una durata residenziale di almeno 14 giorni e un numero di partecipanti per turno di almeno 10 unità per adolescenti a partire dai 12 anni;
c) una durata residenziale di almeno 8 giorni con un minimo di 3 pernottamenti in località diverse e un numero di partecipanti di almeno 10 unità, indipendentemente dall’età.
2 La Divisione , in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente riconoscere anche colonie che non soddisfano i requisiti prescritti al capoverso precedente, e segnatamente colonie speciali.
[19] Art. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243; precedente modifica: BU 2002, 424.
[20] Le colonie devono disporre, secondo le disposizioni dipartimentali, di personale dirigente, educativo e assistenziale in numero sufficiente e con requisiti professionali richiesti dall’attività svolta dalla colonia.
[20] Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424.
Le colonie devono adeguare i locali e le attrezzature in base alle direttive tecniche del Dipartimento.
Prima di avviare la procedura di acquisto di terreno dev’essere trasmessa al Dipartimento una proposta preliminare con la relazione sulla necessità e sul tipo di colonia che si intende realizzare, corredata dai seguenti documenti
a) estratto del Registro fondiario;
b) costo presumibile del sedime;
c) piano presumibile di finanziamento dell’acquisto;
d) copia dello statuto oppure indicazioni sulla forma giuridica che si intende dare all’ente promotore.
1 Prima della elaborazione dei progetti definitivi deve essere trasmessa al Dipartimento una domanda preliminare con una relazione indicante il tipo di colonia che si intende realizzare, il numero dei posti letto previsti, il genere e l’età degli ospiti, i turni e il programma annuo di occupazione.
2 Ottenuta dal Dipartimento l’autorizzazione preliminare l’amministrazione dell’ente che intende ottenere i sussidi previsti agli art. 4 e 5 della legge cantonale deve presentare una domanda corredata dai seguenti atti, in triplice copia
a) piano di situazione in scala 1:1000;
b) progetto di massima in scala 1:100;
c) preventivi dettagliati di spesa;
d) programma di realizzazione dell’opera;
e) relazione sulla situazione finanziaria dell’ente promotore.
3 L’inizio dei lavori è subordinato all’autorizzazione del Consiglio di Stato.
1 L’istanza per ottenere i sussidi previsti agli art. 4 e 5 della legge cantonale dev’essere presentata prima dell’acquisto delle attrezzature e dell’arredamento e deve contenere
a) una relazione sulla necessità degli acquisti previsti;
b) il preventivo di spesa;
c) il piano di finanziamento.
2 L’acquisto è subordinato all’autorizzazione del Consiglio di Stato.
[21] 1 L’istanza per ottenere i sussidi previsti dagli art. 6 e 7 della legge cantonale, deve essere presentata ogni anno entro la fine del mese di marzo all’Ufficio e deve essere corredata dai seguenti atti
a) statuto e elenco degli anni in cui la colonia è stata riconosciuta;
b) bilanci patrimoniali e conti di esercizio dell’anno precedente;
c) relazione sull’organizzazione della colonia indicando il genere, il numero e l’età degli ospiti, il luogo, il numero dei turni e la loro durata, il programma di occupazione annuale e la proprietà della colonia;
d) elenco del personale per l’anno in corso e della relativa qualificazione;
e) preventivo d’esercizio e proposta per la determinazione della retta. [22]
2 Entro la metà del mese di ottobre all’Ufficio vanno presentati i seguenti documenti
a) bilancio patrimoniale dell’anno in corso;
b) elenco del numero, del periodo e del luogo dei turni di colonia riconosciuti;
c) l’elenco nominativo, il domicilio, l’anno di nascita ed i rispettivi giorni di presenza effettiva dei minorenni ospitati;
d) le generalità del proprietario della casa in cui si é svolto il turno di colonia;
e) conto di esercizio economico di consuntivo;
3 L’Ufficio stabilisce le modalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo.
[21] Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994, 459; BU 1995, 114.
[22] Cpv. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243.
[23] 1 Prima dell’organizzazione del soggiorno di vacanza l’ente che promuove per la prima volta una colonia sottopone all’Ufficio una relazione dalla quale si possa desumere
a) il genere e l’età degli ospiti;
b) l’indicazione del luogo e dello stabile nel quale si svolge il soggiorno di vacanza;
c) il numero e la qualificazione del personale;
d) il preventivo di spesa e il canone di locazione;
e) le modalità di organizzazione del soggiorno di vacanza.
2 La concessione del sussidio è subordinata all’autorizzazione dell’Ufficio.
[23] Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994, 459; BU 1995, 114.
[24] Prima dell’inizio del corso di formazione deve essere chiesta l’autorizzazione all’Ufficio, indicando il periodo e il programma di formazione che si intende seguire e il relativo preventivo di spesa.
[24] Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994, 459; BU 1995, 114.
[25] La Commissione consultiva (qui abbreviata commissione) è composta dai rappresentanti dei Dipartimenti della sanità e della socialità, dell’educazione, cultura e sport e di enti, servizi e istituti che si occupano di colonie di vacanza.
[25] Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedente modifica: BU 1993, 391.
La commissione esprime il proprio parere
a) sulle istanze di costruzione;
b) sulle modalità di concessione del sussidio ricorrente annuale;
c) su ogni proposta di modificazione della legge cantonale e del relativo regolamento di applicazione.
La commissione è convocata dal presidente o ad istanza di almeno tre membri. Il presidente in via eccezionale ha la facoltà di consultare la commissione mediante la circolazione degli atti.
1 Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
2 Il presidente vota per ultimo.
3 In caso di parità di voti, il presidente decide.
I membri della commissione ricevono le indennità riconosciute dalle commissioni nominate dal Consiglio di Stato.
1 Per il 2003, il contributo fisso accordato agli enti sulla base degli art. 3 e 3a del presente regolamento, verrà calcolato tenuto conto della necessità di evitare un eventuale consistente calo delle risorse rispetto all’anno 2002. [26]
2 Le colonie che intendono ottenere il riconoscimento devono formulare istanza scritta corredata dai documenti indicati dall’art. 6, cpv. 2, entro il 30 settembre 1974.
[26] Cpv. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424.
Il presente regolamento entra in vigore [27] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Pubblicato nel BU 1974 , 175.
[27] Entrata in vigore: 7 giugno 1974 - BU 1974, 175.