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24 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (24)

Art. 1 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 2 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 3 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 4 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 5 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 6 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 7 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 8 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 9 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 10 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 11 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 12 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 13 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 14 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 15 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 16 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 17 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 18 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 19 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 20 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 21 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 22 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 23 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza Art. 24 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza

Testo normativo (24 Articoli)

1 Lo Stato promuove e coordina mediante la concessione di sussidi, nell’ambito della pianificazione cantonale in materia

a) la costruzione, l’ammodernamento e l’ampliamento delle colonie di vacanza riconosciute;

b) il finanziamento delle spese di esercizio delle colonie di vacanza per i soggiorni di vacanza riconosciuti promossi da enti pubblici e privati; [1]

c) … [2]

d) la formazione e il perfezionamento del personale.

2 I sussidi sono concessi secondo le direttive del Consiglio di Stato.

[1] Lett. modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.

[2] Lett. abrogata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.

1 Il Dipartimento competente riconosce le colonie di vacanza che soddisfano le seguenti condizioni

a) accolgono minorenni domiciliati nel Cantone senza discriminazioni di qualsiasi natura;

b) dispongono di personale direttivo e educativo in numero sufficiente avente i requisiti morali e professionali richiesti dall’attività svolta dalla colonia; [3]

c) dispongono di locali e attrezzature idonei;

d) … [4]

2 Per le colonie di vacanza di nuova creazione la domanda di riconoscimento deve essere preventivamente presentata al Dipartimento competente.

3 Contro le decisioni in materia di rico noscimento è dato rico rso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. [5]

[3] Lett. modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.

[4] Lett. abrogata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.

[5] Cpv. reintrodotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28; precedente modifica: BU 2006, 514.

… [6]

[6] Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.

Lo Stato sussidia, sino ad un massimo del 50% della spesa di preventivo

a) l’acquisto del terreno occorrente, la costruzione, le attrezzature e l’arredamento per la creazione, l’ampliamento e l’ammodernamento di colonie di vacanza site nel Cantone;

b) l’ammodernamento delle colonie di vacanza riconosciute, site in altri Cantoni, purché i lavori non comportino un aumento di posti-letto.

2 Il sussidio può essere adeguato in caso di sorpassi giustificati.

3 Il sussidio può essere aumentato del 10% per colonie comunali o consortili oppure quando hanno strutture educative e logistiche tali da poter essere messe a disposizione di scuole pubbliche nel periodo scolastico oppure se rivestono, per utilizzazione o specializzazione, un carattere di particolare interesse pubblico.

4 … [7]

[7] Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14.

1 Per l’acquisto del terreno e sulla spesa preventiva per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento delle colonie di vacanza al mare riconosciute il Cantone versa un contributo annuo sino al 3% del capitale investito per un periodo di 20 anni.

2 Viene pure concesso un sussidio sino ad un massimo del 50% per l’acquisto delle attrezzature e dell’arredamento.

3 I sussidi sono deliberati dal Consiglio di Stato per un importo sino a fr. 6’000.- l’anno e dal Gran Consiglio per importi superiori.

[8] [9] 1 Per garantire un regolare esercizio e un efficiente funzionamento alle colonie di vacanza riconosciute dallo Stato, il Consiglio di Stato può concedere alle stesse un contributo fisso stabilito a preventivo per giornata ponderata e ospite minorenne.

2 Il contributo fisso ammonta al massimo al 30% dei costi per giornata di presenza.

3 In caso di numero effettivo di giornate/ospite inferiore a quanto preventivato, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

[8] Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 256.

[9] Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.

[10] [11] 1 Il Consiglio di Stato può concedere un contributo fisso per giornata ponderata e ospite, comunque non superiore al 60% dei costi per giornata di presenza, per i soggiorni di vacanza per minorenni bisognosi di particolare cura organizzati da enti riconosciuti dallo Stato in conformità con i dispositivi disciplinati dal Regolamento di applicazione. [12]

2 In caso di numero di giornate/ospite effettivo inferiore a quanto preventivato, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

[10] Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 256.

[11] Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.

[12] Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.

a [15] [16] 1 Il finanziamento degli enti che offrono corsi di formazione e di perfezionamento è assicurato da tutte le entrate d’esercizio e dal contributo globale dello Stato.

2 Il contributo globale è calcolato annualmente dal Consiglio di Stato sulla base dei compiti attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione e sulla base della relativa attività.

3 Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate.

[15] Art. introdotto dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 256.

[16] Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.

Nel commisurare il sussidio di cui agli art. 4 e 5 devono essere tenuti in considerazione l’ubicazione dell’edificio, la possibilità di utilizzazione dello stesso per altri scopi d’interesse pubblico, la potenzialità finanziaria dell’ente proprietario.

1 Per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di edifici destinati a colonie di vacanza riconosciute, il Cantone può prestare garanzia per l’ottenimento del capitale necessario fino al massimo della spesa riconosciuta, dedotto il sussidio.

2 La garanzia è concessa per decisione dal Consiglio di Stato fino all’importo di fr. 200’000.-; dal Gran Consiglio per importi superiori.

1 Il Consiglio di Stato nomina ogni quadriennio una Commissione per le colonie di vacanza.

2 La Commissione è organo consultivo del Dipartimento competente: in particolare può essere chiamata a dare il suo avviso su ogni questione riguardante il coordinamento e il sussidiamento delle colonie di vacanza. [17]

3 Le competenze e il funzionamento della Commissione sono ulteriormente precisati dal regolamento di applicazione della legge.

[17] Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.

Il regolamento di applicazione della legge stabilisce i termini di presentazione delle domande di sussidiamento e la documentazione necessaria.

Il Dipartimento competente esercita la vigilanza sull’applicazione di questa legge.

1 I conti di esercizio e i bilanci patrimoniali delle colonie di vacanza riconosciute e sussidiate secondo questa legge devono essere sottoposti annualmente all’approvazione del Dipartimento competente.

2 Il Dipartimento può ordinare le opportune verifiche e revisioni e dare istruzioni di ordine contabile e statistico.

… [18]

[18] Art. abrogato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 256.

1 Il Consiglio di Stato emana norme relative alle strutture edilizie, all’organizzazione interna, al numero ed alla qualificazione del personale, al numero massimo degli ospiti delle colonie di vacanza riconosciute.

2 La concessione dei sussidi è subordinata al rispetto di tali norme.

Nel decreto che concede i sussidi, il Consiglio di Stato, rispettivamente il Gran Consiglio possono stabilire misure speciali, specie in considerazione dell’ammontare del sussidio, dell’interesse pubblico che riveste la colonia di vacanza riconosciuta e dalla natura giuridica dell’ente da cui dipende.

1 A garanzia della restituzione dei sussidi concessi in base all’articolo 4 è istituita un’ipoteca legale sull’immobile sussidiato, che richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario. Nel caso in cui l’ipoteca legale non fosse iscrivibile il Consiglio di Stato potrà esigere misure particolari a garanzia della restituzione dei sussidi concessi. [19]

2 L’ipoteca ha una durata di 20 anni dal momento della concessione del sussidio e il suo grado è determinato dalla data dell’iscrizione. [20]

3 Allo scopo di favorire il credito ipotecario, a richiesta motivata del proprietario dell’immobile ipotecato, il Consiglio di Stato può concedere la postergazione dell’ipoteca legale così istituita.

4 Decorso il periodo di 20 anni, lo Stato provvede a chiedere la cancellazione dell’ipoteca.

[19] Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 472.

[20] Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 472.

1 Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento di una colonia qualora venissero a mancare le condizioni stabilite dalla legge, oppure in caso di grave irregolarità nella gestione.

2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. [21]

Restituzione di sussidi [22]

[21] Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.

[22] Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.

1 Il Consiglio di Stato, entro 20 anni dalla concessione, ordina la restituzione di tutti i sussidi, dedotto il 5% della somma per ogni anno d’esercizio

a) quando il sussidio sia stato ottenuto con motivazione infondata, inveritiera o con documentazione falsa;

b) quando il sussidio sia stato usato per uno scopo diverso da quello per cui fu concesso;

c) quando il beneficiario non si attiene alle disposizioni di questa legge

d) o alle condizioni particolari fissate in base ad essa;

quando le colonie di vacanza riconosciute vengono destinate ad altro scopo o alienate.

2 … [23]

3 È riservata l’azione penale.

[23] Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.

… [24]

[24] Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.

Il Consiglio di Stato stabilisce le norme di applicazione della legge; esso designa il Dipartimento competente.

1 Gli art. 10, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies della legge per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza del 15 gennaio 1963 sono abrogati.

2 L’art. 16 della legge per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza del 15 gennaio 1963 è abrogato e sostituito dal seguente: [25]

[25] La modifica qui appressa è inserita nella L menzionata.

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 1974.

Pubblicata nel BU 1974 , 149.

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