Legislator Giurisprudenza & Legislazione
461.110 CH-TI

Art. 9 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica

Apri la fonte ufficiale Atto completo (13 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 9 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica

Il Dipartimento

a) definisce unitamente al Fondo Sport il sostegno finanziario per la partecipazione di atleti ticinesi a campionati europei e mondiali, giochi olimpici e paraolimpici; [8]

b) d ecide dell’autorizzazione alla frequenza da parte degli sportivi d’élite ticinesi delle scuole che offrono formazioni specifiche agli allievi superdotati con rimborso della tassa di scolarizzazione, secondo l’accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati del 20 febbraio 2003; [9]

c) organizza programmi finalizzati a rendere compatibile la scolarizzazione di talenti con l’attività sportiva mediante misure come le sezioni per sportivi/artisti, le deroghe all’orario scolastico, gli esoneri da lezioni, l’assenza controllata, le convenzioni fra scuole e federazioni sportive, i percorsi scolastici specializzati, la consulenza e l’accompagnamento agli attori che operano in questo ambito; [10]

d) mette a disposizione gli impianti sportivi di proprietà del Cantone.

[8] Lett. modificata dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 23.

[9] Lett. modificata dal R 15.4.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 199.

[10] Lett. modificata dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 118.

← Art. 8 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica Art. 10 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →