Art. 9 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica
Art. 9 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica
Il Dipartimento
a) definisce unitamente al Fondo Sport il sostegno finanziario per la partecipazione di atleti ticinesi a campionati europei e mondiali, giochi olimpici e paraolimpici; [8]
b) d ecide dell’autorizzazione alla frequenza da parte degli sportivi d’élite ticinesi delle scuole che offrono formazioni specifiche agli allievi superdotati con rimborso della tassa di scolarizzazione, secondo l’accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati del 20 febbraio 2003; [9]
c) organizza programmi finalizzati a rendere compatibile la scolarizzazione di talenti con l’attività sportiva mediante misure come le sezioni per sportivi/artisti, le deroghe all’orario scolastico, gli esoneri da lezioni, l’assenza controllata, le convenzioni fra scuole e federazioni sportive, i percorsi scolastici specializzati, la consulenza e l’accompagnamento agli attori che operano in questo ambito; [10]
d) mette a disposizione gli impianti sportivi di proprietà del Cantone.
[8] Lett. modificata dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 23.
[9] Lett. modificata dal R 15.4.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 199.
[10] Lett. modificata dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 118.