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Art. 8 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica

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Art. 8 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica

1 Il Dipartimento sostiene lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta attraverso la creazione di condizioni quadro adeguate e la realizzazione di programmi o progetti specifici. A tal fine definisce le competenze all’interno dei propri servizi.

2 Il sostegno avviene in collaborazione con gli enti pubblici (Confederazione, Comuni) e con gli enti privati che operano in questo ambito (Swiss Olympic, federazioni sportive). Le collaborazioni di regola sono rette da convenzioni sottoscritte dal Dipartimento.

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