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Art. 7 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica

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Art. 7 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica

1 L’Ufficio dello sport organizza il programma Gioventù e Sport in Ticino e ad esso sono attribuiti i compiti di applicazione della legislazione federale in materia. [5]

2 All’Ufficio sono assegnate le necessarie risorse umane e le infrastrutture logistiche e didattiche per la realizzazione del programma di formazione e aggiornamento dei quadri e di promozione sportiva per i giovani.

3 L’Ufficio assicura i contatti con le organizzazioni partner federali e cantonali (Swiss Olympic, federazioni sportive e associazioni similari) e la realizzazione di programmi comuni nell’ambito della formazione e della promozione sportiva durante il tempo libero.

4 L’Ufficio gestisce i Centri sportivi cantonali di Bellinzona e Olivone.

5 Le competenze decisionali sugli importi sono attribuite come segue

a) al capoufficio fino a 10’000 franchi;

b) al caposezione e al capoufficio per rimporti superiori a 10’000 franchi fino a 30’000 franchi;

c) al direttore del Dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30’000 franchi e fino a 100’000 franchi. [6]

6 Il Dipartimento definisce il tariffario delle prestazioni di formazione e dei servizi erogati all’utenza. [7]

[5] Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 473.

[6] Cpv. introdotto dal R 22.11.2017; in vigore dal 24.11.2017 - BU 2017, 416.

[7] Cpv. introdotto dal R 22.11.2017; in vigore dal 24.11.2017 - BU 2017, 416.

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