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Art. 4 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica

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Art. 4 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica

L’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del Cantone è disciplinato dal regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato del 16 giugno 2009.

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