461.110
CH-TI
Art. 3 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica
Art. 3 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica
1 L’allestimento dell’inventario è di competenza dell’Ufficio fondi Swisslos in collaborazione con l’Ufficio dello sport. [2]
2 L’inventario è aggiornato costantemente sulla scorta delle segnalazioni fornite dai Comuni e dagli enti titolari. Di regola il Dipartimento provvede, con scadenza quadriennale, a una verifica puntuale dei dati con il coinvolgimento diretto dei Comuni.
[2] Cpv. modificato dal R 6.11.2024; in vigore dal 8.11.2024 - BU 2024, 249; precedente modifica: BU 2024, 23.