Legislator Giurisprudenza & Legislazione
461.110 CH-TI

Art. 3 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica

Apri la fonte ufficiale Atto completo (13 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 3 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica

1 L’allestimento dell’inventario è di competenza dell’Ufficio fondi Swisslos in collaborazione con l’Ufficio dello sport. [2]

2 L’inventario è aggiornato costantemente sulla scorta delle segnalazioni fornite dai Comuni e dagli enti titolari. Di regola il Dipartimento provvede, con scadenza quadriennale, a una verifica puntuale dei dati con il coinvolgimento diretto dei Comuni.

[2] Cpv. modificato dal R 6.11.2024; in vigore dal 8.11.2024 - BU 2024, 249; precedente modifica: BU 2024, 23.

← Art. 2 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica Art. 4 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →