461.110
CH-TI
Art. 10 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica
Art. 10 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica
1 Le autorizzazioni previste dalla legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010 e dalle relative disposizioni esecutive sono rilasciate, sospese e/o revocate dall’Ufficio dello sport. [11]
2 Le tasse sono quelle massime previste dalle norme federali.
3 I controlli sulle attività sottoposte ad autorizzazione sono di competenza della Polizia cantonale.
[11] Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 473.