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Art. 10 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica

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Art. 10 Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica

1 Le autorizzazioni previste dalla legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010 e dalle relative disposizioni esecutive sono rilasciate, sospese e/o revocate dall’Ufficio dello sport. [11]

2 Le tasse sono quelle massime previste dalle norme federali.

3 I controlli sulle attività sottoposte ad autorizzazione sono di competenza della Polizia cantonale.

[11] Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 473.

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