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Art. 8 Legge sullo sport e l’attività fisica Legge sullo sport e l’attività fisica

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Art. 8 Legge sullo sport e l’attività fisica

Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento l’autorità competente e la procedura per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni previste dalla legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010.

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