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Art. 7 Legge sullo sport e l’attività fisica Legge sullo sport e l’attività fisica

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Art. 7 Legge sullo sport e l’attività fisica

1 Il Cantone è il partner diretto della Confederazione e dell’associazione mantello dello sport svizzero (Swiss Olympic) per la realizzazione delle condizioni quadro a sostegno dello sport giovanile di competizione e lo sport di punta.

2 Il Dipartimento competente può concludere con la Confederazione accordi in questo ambito.

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