461.100
CH-TI
Art. 7 Legge sullo sport e l’attività fisica Legge sullo sport e l’attività fisica
Art. 7 Legge sullo sport e l’attività fisica
1 Il Cantone è il partner diretto della Confederazione e dell’associazione mantello dello sport svizzero (Swiss Olympic) per la realizzazione delle condizioni quadro a sostegno dello sport giovanile di competizione e lo sport di punta.
2 Il Dipartimento competente può concludere con la Confederazione accordi in questo ambito.