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Art. 5 Legge sullo sport e l’attività fisica Legge sullo sport e l’attività fisica

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Art. 5 Legge sullo sport e l’attività fisica

1 Il Consiglio di Stato organizza, per il tramite del Dipartimento competente, l’attività del programma Gioventù e Sport in applicazione della legislazione federale.

2 Il Consiglio di Stato conclude un’assicurazione sulla responsabilità civile dei partecipanti alle varie offerte di Gioventù e Sport.

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