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Art. 4 Legge sullo sport e l’attività fisica Legge sullo sport e l’attività fisica

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Art. 4 Legge sullo sport e l’attività fisica

1 L’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatorio nei termini definiti dalla legislazione federale nelle scuole dell’obbligo e nelle scuole del settore secondario II.

2 I piani di formazione tengono adeguatamente conto delle prescrizioni federali.

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