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Art. 3 Legge sullo sport e l’attività fisica Legge sullo sport e l’attività fisica

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Art. 3 Legge sullo sport e l’attività fisica

1 Il Fondo Sport Toto concede contributi per la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di impianti sportivi che non costituiscono un adempimento di un obbligo legale di diritto pubblico e di quelli costruiti senza scopo di lucro.

2 Il tipo di impianti, l’ammontare dei contributi e l’autorità competente a deciderne lo stanziamento sono definiti dal Consiglio di Stato tramite regolamento.

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