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Art. 2 Legge sullo sport e l’attività fisica Legge sullo sport e l’attività fisica

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Art. 2 Legge sullo sport e l’attività fisica

1 Il Cantone allestisce ed aggiorna periodicamente un inventario degli impianti sportivi esistenti sul territorio cantonale.

2 Il Cantone, i comuni e gli altri enti pubblici mettono a disposizione di utenti e di organizzazioni che si occupano di sport gli impianti sportivi di loro proprietà compatibilmente con le esigenze per le quali essi sono stati costruiti, primariamente quelle d’ordine scolastico.

3 Per l’uso di tali impianti essi possono chiedere agli utenti il pagamento di una tassa.

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