Legge sullo sport e l’attività fisica
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
1 Il Cantone promuove lo sport, l’attività e l’educazione fisica a favore di tutta la popolazione nell’interesse della salute pubblica e delle attitudini fisiche generali dei cittadini, in particolare dello sviluppo dei giovani.
2 Esso interviene direttamente nei settori di sua competenza e, indirettamente, con il sostegno e la coordinazione delle attività sportive promosse da terzi.
3 La presente legge applica la legislazione federale e le sue norme esecutive.
1 Il Cantone allestisce ed aggiorna periodicamente un inventario degli impianti sportivi esistenti sul territorio cantonale.
2 Il Cantone, i comuni e gli altri enti pubblici mettono a disposizione di utenti e di organizzazioni che si occupano di sport gli impianti sportivi di loro proprietà compatibilmente con le esigenze per le quali essi sono stati costruiti, primariamente quelle d’ordine scolastico.
3 Per l’uso di tali impianti essi possono chiedere agli utenti il pagamento di una tassa.
1 Il Fondo Sport Toto concede contributi per la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di impianti sportivi che non costituiscono un adempimento di un obbligo legale di diritto pubblico e di quelli costruiti senza scopo di lucro.
2 Il tipo di impianti, l’ammontare dei contributi e l’autorità competente a deciderne lo stanziamento sono definiti dal Consiglio di Stato tramite regolamento.
1 L’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatorio nei termini definiti dalla legislazione federale nelle scuole dell’obbligo e nelle scuole del settore secondario II.
2 I piani di formazione tengono adeguatamente conto delle prescrizioni federali.
1 Il Consiglio di Stato organizza, per il tramite del Dipartimento competente, l’attività del programma Gioventù e Sport in applicazione della legislazione federale.
2 Il Consiglio di Stato conclude un’assicurazione sulla responsabilità civile dei partecipanti alle varie offerte di Gioventù e Sport.
Gioventù e Sport può organizzare la formazione dei monitori per altri programmi federali o cantonali con finalità analoghe a favore di segmenti particolari della popolazione (giovani, adulti, disabili, anziani ecc.).
1 Il Cantone è il partner diretto della Confederazione e dell’associazione mantello dello sport svizzero (Swiss Olympic) per la realizzazione delle condizioni quadro a sostegno dello sport giovanile di competizione e lo sport di punta.
2 Il Dipartimento competente può concludere con la Confederazione accordi in questo ambito.
Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento l’autorità competente e la procedura per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni previste dalla legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010.
Per il rilascio, il rinnovo e la revoca di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 8 è prelevata una tassa definita nel regolamento.
Il Consiglio di Stato può prevedere limitazioni di accesso alle zone a valle di impianti idroelettrici per motivi di sicurezza. Il divieto di accesso può essere pronunciato dal proprietario dell’impianto quando vi è pericolo per attività (spurgo del bacino ecc.).
1 Le contravvenzioni alla legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010, alla presente legge e al suo regolamento sono punite dal Dipartimento con la multa fino a fr. 10’000.–.
2 È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Rimedi di diritto
1 Le decisioni del Dipartimento e delle autorità inferiori delegate sono impugnabili presso il Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.
2 Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.
3 I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme d’esecuzione della presente legge e designa il Dipartimento competente.
È abrogata la legge sull’educazione fisica e lo sport del 16 ottobre 2006.
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. [1]
Pubblicat a nel BU 2014 , 189.
[1] Entrata in vigore: 1° maggio 2014 - BU 2014, 191.