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Art. 2 Regolamento concernente l’allestimento di un censimento delle abitazioni vuote Regolamento concernente l’allestimento di un censimento delle abitazioni vuote

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Art. 2 Regolamento concernente l’allestimento di un censimento delle abitazioni vuote

1 I proprietari, gli amministratori di immobili e i loro rappresentanti, coinvolti dall’Ufficio di statistica nel censimento delle abitazioni vuote, sottostanno all’obbligo di informazione.

2 Sono applicabili le norme di procedura e le sanzioni amministrative previste dalla legge sulla statistica cantonale (art. 22 e segg.)

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