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Art. 9 RLStaC Regolamento della legge sulla statistica cantonale (RLStaC)

RLStaC
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Art. 9 RLStaC

Gli organismi della statistica cantonale forniscono gratuitamente all’Ufficio di statistica sia i dati e i risultati provenienti dai propri registri e dalle rilevazioni che hanno eseguito sia quelli ad essi trasmessi.

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