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Art. 8 RLStaC Regolamento della legge sulla statistica cantonale (RLStaC)

RLStaC
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Art. 8 RLStaC

1 La Commissione fornisce il suo contributo propositivo alla statistica cantonale, sostenendo l’Ufficio di statistica nella preparazione del programma pluriennale e allestendo all’attenzione del Consiglio di Stato una nota sulla bozza di programma pluriennale.

2 La Commissione allestisce annualmente all’attenzione del Consiglio di Stato un rapporto sullo stato di avanzamento rispettivamente sul raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma pluriennale in base alle indicazioni fornite dall’Ufficio di statistica.

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