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Art. 7 RLStaC Regolamento della legge sulla statistica cantonale (RLStaC)

RLStaC
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Art. 7 RLStaC

1 Il rappresentante dell’Amministrazione cantonale assume la presidenza della Commissione; l’Ufficio di statistica ne assume il segretariato.

2 La Commissione si riunisce su convocazione del presidente.

3 Per il resto, la Commissione organizza liberamente il proprio funzionamento interno.

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