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Art. 6 RLStaC Regolamento della legge sulla statistica cantonale (RLStaC)

RLStaC
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Art. 6 RLStaC

1 La Commissione entra in funzione il 1. gennaio dell’anno d’inizio di una nuova legislatura.

2 La Commissione si compone di sei membri, uno in rappresentanza di ciascuna delle istituzioni seguenti

a) Amministrazione cantonale;

b) associazioni di Comuni;

c) istituti superiori di formazione e ricerca;

d) associazioni economiche;

e) sindacati;

f) organizzazioni di tutela di interessi di particolare attualità.

3 I membri della Commissione sono rieleggibili al massimo due volte.

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