451.110
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CH-TI
Art. 6 RLStaC Regolamento della legge sulla statistica cantonale (RLStaC)
RLStaC
Art. 6 RLStaC
1 La Commissione entra in funzione il 1. gennaio dell’anno d’inizio di una nuova legislatura.
2 La Commissione si compone di sei membri, uno in rappresentanza di ciascuna delle istituzioni seguenti
a) Amministrazione cantonale;
b) associazioni di Comuni;
c) istituti superiori di formazione e ricerca;
d) associazioni economiche;
e) sindacati;
f) organizzazioni di tutela di interessi di particolare attualità.
3 I membri della Commissione sono rieleggibili al massimo due volte.