Art. 5 RLStaC Regolamento della legge sulla statistica cantonale (RLStaC)
Art. 5 RLStaC
1 Gli organismi della statistica pubblica cantonale sono tenuti a fornire annualmente all’Ufficio di statistica le indicazioni relative allo stato di avanzamento delle attività statistiche pianificate nel programma pluriennale, eventuali modifiche sostanziali, nuove attività o la decadenza di attività previste.
2 L’Ufficio di statistica fornisce alla Commissione le informazioni in merito allo stato di avanzamento del programma pluriennale rispettivamente al raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti necessarie alla stesura del suo rapporto annuale all’attenzione del Consiglio di Stato.
3 L’Ufficio di statistica informa il Consiglio di Stato in merito allo stato di avanzamento del programma pluriennale rispettivamente al raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti nel corso del primo trimestre dell’anno successivo e gli sottopone eventuali modifiche per approvazione.