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Art. 4 RLStaC Regolamento della legge sulla statistica cantonale (RLStaC)

RLStaC
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Art. 4 RLStaC

1 Gli organismi della statistica pubblica cantonale forniscono all’Ufficio di statistica tutte le informazioni necessarie per l’allestimento del programma pluriennale, in particolare attività prospettate, obiettivi prefissati, caratteristiche dei progetti e risorse previste.

2 Nella preparazione del programma pluriennale, l’Ufficio di statistica invita la Commissione scientifica della statistica cantonale (in seguito: Commissione) a fornire il suo apporto, in termini di formulazione di bisogni e orientamenti generali, di raccomandazioni per progetti e attività statistiche e di interventi per lo sviluppo e il miglioramento della statistica cantonale.

3 L’Ufficio di statistica inoltra la bozza di programma pluriennale alla Commissione per una sua presa di posizione e successivamente al Consiglio di Stato per approvazione.

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