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Art. 3 RLStaC Regolamento della legge sulla statistica cantonale (RLStaC)

RLStaC
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Art. 3 RLStaC

1 Il programma pluriennale della statistica cantonale (in seguito: programma pluriennale) è lo strumento operativo del Consiglio di Stato per la definizione, la pianificazione, la gestione e la valutazione dell’attività statistica cantonale.

2 Il programma pluriennale si estende su quattro anni a partire dal 1. gennaio dell’anno che segue l’avvio di una nuova legislatura.

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